Onorevoli Colleghi! - Il 26 settembre 1997 una lunghissima sequenza di scosse telluriche seminò morte e distruzione in numerosi paesi dell'Umbria e delle Marche. Nel corso di quasi dieci anni, i Governi che si sono succeduti hanno più volte varato provvedimenti per operare interventi di ristrutturazione e di restauro, consolidando gli edifici vulnerabili e ricostruendo quelli che il terremoto ha totalmente distrutto, e per consentire alle popolazioni colpite di ritornare, quanto prima, alla normalità.
      Tuttavia, nonostante che sia trascorso quasi un decennio, le ferite aperte sembrano ancora non chiuse e ancor oggi risultano attuali in diversi casi problematiche connesse al completamento delle ricostruzioni immobiliari residenziali e infrastrutturali, oltre che connesse alla definizione dei processi di ricostruzione economica. Ma se nulla si può fare rispetto alla imprevedibilità delle calamità naturali, molto si può fare, invece, rispetto alla individuazione delle responsabilità inerenti alla programmazione e all'attuazione delle strategie di intervento, sia preventivo sia successivo alla catastrofe.
      Puntualmente, in occasione della sessione di bilancio, si chiedono nuovi interventi per le zone colpite dal terremoto del 1997 senza che sia stata prima effettuata una indagine sulla efficacia e sull'efficienza

 

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degli interventi precedenti, indagine che è alla base della ratio della presente proposta di legge che si compone di sette articoli.
      All'articolo 1 è prevista l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta allo scopo di accertare l'entità dei finanziamenti destinati dallo Stato per gli interventi nelle aree delle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici del 1997, il reale impiego delle relative risorse e gli effetti di tali investimenti.
      All'articolo 2 sono stabilite la composizione della Commissione e le sue competenze.
      All'articolo 3 sono previste le norme per la testimonianze davanti alla Commissione.
      All'articolo 4 si fissano le procedure e le disposizioni per l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione.
      All'articolo 5 sono stabilite le norme relative all'obbligo del segreto.
      All'articolo 6 è fissato il termine di un anno per la conclusione dei lavori della Commissione, con la presentazione di una relazione al Parlamento.
      All'articolo 7 è prevista la disciplina delle spese di funzionamento della Commissione.
 

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